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ISCRIZIONI SCOLASTICHE 0-16 per l’anno scolastico 2025/2026

E' uscita la nuova circolare del Ministero dell'Istruzione per le prime e nuove iscrizioni scolastiche per settembre 2025 di ogni ordine e grado -->CIRCOLARE MIM Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate dal 8 gennaio al 31 gennaio 2025. 

E' dal 2019 che il Ministero dell'Istruzione indica correttamente la norma da seguire con: "2.1 - Adempimenti vaccinali - Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati". Quindi l'art. 3-bis della Legge Lorenzin regolamenta le iscrizioni di nido, materna, elementari, medie e superiori.

Sempre nella circolare MIM leggiamo: "4.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Per l’anno scolastico 2025/2026 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dall’8 al 31 gennaio 2025, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Per togliere ogni dubbio sulla procedura corretta che regolamenta la fase delle iscrizioni scolastiche si deve guardare al Ministero dell’Istruzione perché tutti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia rientrano nel D.lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, dove all’art. 1 comma 4: “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della  ricerca, nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e di istruzione su tutto il territorio nazionale”. Si dettaglia che, all’art.2 “2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione  accoglie  le bambine e i bambini in base all’età ed  è  costituito  dai  servizi educativi per l'infanzia  e  dalle  scuole  dell'infanzia  statali  e paritarie”. La circolare ORDINA le statali ma COORDINA comunali, private e paritarie.

All'atto della prima e nuova iscrizione di nido, materna, elementare, media e superiore, men che meno al rinnovo, NON deve essere richiesto NULLA inerente alle vaccinazioni. Neanche le crocette vaccini SI o vaccini NO. Se sulle iscrizioni cartacee trovate qualche richiesta, barrate con una riga, asterisco sotto e scrivere: "Documentazione (se vi chiedono il libretto) oppure Dichiarazione (crocette od altro) non conforme all'articolo 3-bis della Legge 119/2017 e del GDPR Privacy 679/2016". Fate presente che non state rifiutando il deposito della documentazione ma verrà effettuato nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis. NON PRIMA, NON DOPO.

  1. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi (omissis) i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori (omissis) dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, (omissis) o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

(N.d.R. Dal 10 al 20 giugno le scuole devono invitare i genitori al deposito della documentazione con scadenza entro il 10 luglio. Se il legislatore avesse voluto vincolare le iscrizioni all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto circoscrivere la documentazione del comma 3 al SOLO libretto vaccinale aggiornato al PNPV in base all’età del minore. Invece ha previsto altri documenti, tra i quali, la formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente [formale=PEC/RACC; richiesta=il richiedente è il genitore che scrive all'ASL la richiesta di vaccinazione intesa come colloquio sul piano di rientro ai vaccini ed al quale può procedere con il rifiuto nella forma del dissenso informato. Se l'ASL non risponde, ha l'accesso libero od altro NON importa. I genitori stanno producendo un documento per impedire la decadenza e quello che succede successivamente il 10 luglio con l'ASL, rimane una questione tra famiglia e medico])

Non è applicabile nessuna modifica all’art. 3-bis nè tramite circolari, delibere, Leggi Regionali o atti discrezionali dei dirigenti/responsabili perché con decisione del 22/11/2017 - Deposito del 18/01/2018 e Pubblicazione in G.U. 24/01/2018  n. 4, la Corte Costituzionale, con sentenza di rigetto 5/2018, discuteva proprio le competenze Stato-Regioni sul DL 73/2017, convertito in Legge 119/2017. Al punto 7.2.5. della sentenza menzionata leggiamo: “Dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le attribuzioni regionali recedono, dovendosi peraltro rilevare che esse continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”. La Corte Costituzionale è chiara, ogni Regione e Comune, come ogni ufficio amministrativo territoriale DEVE attenersi alla normativa vigente senza modificarne termini e modi.

Se le iscrizioni per NIDI E MATERNE sono ONLINE e vi vincolano alle vaccinazioni come campo obbligatorio, vi consigliamo di contestare in segreteria un contratto scolastico non conforme e di chiedere un'iscrizione conforme a Legge oppure di scrivere la verità (sei in regola con l'obbligo vaccinale NO) e di mandare contestazione scritta in un secondo momento. Attenzione che dichiarare il falso può portare ad una violazione del codice penale.

Allegato alla circolare troviamo anche un format di iscrizione cartacea per le materne SENZA nessun cenno sui vaccini ---> QUI

NON DEVONO CHIEDERE NULLA fino al 10 giugno. Ci riaggiorniamo con lo step 2 cioè con il deposito della documentazione dal 20 giugno al 10 luglio perchè NESSUNA Legge, men che meno la Lorenzin, impedisce iscrizione, accesso e frequenza ai bambini non in regola con i vaccini.

Alessandra Ghisla

(Questo topic è di proprietà intellettuale di Ghisla Alessandra - consulente con studi di diritto scolastico - che ne permette condivisione ma con citazione della fonte)

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