ISTRUZIONE PARENTALE (HOME SCHOOLING)
Cita da Alessandra Ghisla su 6 Novembre 2024, 1:10ISTRUZIONE PARENTALE (HOME SCHOOLING):
GUIDA PER LA TUTELA DEL MINORE E DEI SUOI GENITORI/TUTORI
Tutela del Diritto Soggettivo mette a disposizione consulenze e studi sulla normativa vigente, ricordando che non esiste “interpretazione personale” ma una lettura della Legge in base all’ordinamento legislativo, partendo dai Diritti dell’Uomo(=Fanciullo), fino ad arrivare alla normativa vigente nazionale. La Legge va letta per gerarchia delle fonti, per data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché la Legge dispone solo per l'avvenire e concorre ad introdurre nuove norme, a modificarle o a rinnovarle nel corso del tempo e tutto quello che non è stato abrogato viene ritenuto effettivo. La Legge deve essere conforme a Leggi, Trattati e Costituzione e deve essere scritta in maniera semplice e chiara nonché il più possibile stabile. Le norme devono essere redatte in modo tale che i cittadini non abbiano dubbi circa i diritti, doveri, divieti e gli obblighi da esse stabilite per non occorrere in nessuna violazione o sopruso. Restano fuori dal discorso le molteplici interpretazioni spesso ingenue od “arbitrarie” di chi non riesca ad approfondire il testo della norma, inserito in un sistema coordinato. Resta indiscusso che oggi in italia nessuno può violare le Legge e nessuno può causare un danno ad un altro, neppure per incompetenza, inerzia o negligenza. Sulla questione “ISTRUZIONE PARENTALE” si è voluto partire dai Diritti del Fanciullo (o Fanciulla) che recitano sull’istruzione: “ll fanciullo (o fanciulla) ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo (o fanciulla) deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo (o fanciulla) deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”. Proprio perché sono i genitori/tutori ad avere il dovere dell’istruzione viene totalmente riconosciuto il diritto naturale dell’istruzione parentale. Nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 leggiamo chiaramente: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.” Questo diritto non viene messo in discussione ma si parlerà della procedura regolamentata per assolvere a questo dovere.
Il problema sembrerebbe venire dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62:
Art. 23 - Istruzione parentale 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.Questo articolo di Legge sembrerebbe dare indicazioni della sola comunicazione alla scuola del proprio Comune, omettendo invece dove si è iscritto il minore, e di procedere agli esami come esterni, cioè al pari dei privatisti, in “una” scuola, omettendo non nella stessa dove depositata l’iscrizione. Come abbiamo scritto sopra la Legge va resa armonica e conforme. Partiamo da un fatto oggettivo che, ad oggi, non è stato abrogato: “La scuola è aperta a tutti” ma per accedere e frequentare è necessaria l’iscrizione (sia per una questione anagrafica, amministrativa ed assicurativa anche INAIL, se non contrattuale, di responsabilità civile e penale e di delega genitoriale). Infatti nel Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 troviamo:
Art. 2. - Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.Da qui poi ci possono essere i vari casi dove il minore sia iscritto e possa accedere ma che non implicano l’obbligo di frequenza:
- esonero medico
- istruzione parentale
- istruzione privata NON PARITARIA (tipo scuole Montessori o Steineriane)
Non bisogna guardare l’iscrizione come un nemico che interferisce nella famiglia ma come una TUTELA del minore, dei genitori e della scuola stessa. Anzi sarebbe l’ora di fare un passo nel presente ed uscire dagli anni ’50 visto che non esiste più la patria podestà (il figlio è mio e faccio ciò che voglio io) ma la responsabilità genitoriale (mio figlio è sempre mio figlio ma è anche un cittadino con diritti fino a 12 anni, poi ha anche doveri, che superano la scelta genitoriale e lo Stato interviene sulla inottemperanza degli obblighi genitoriali nella forma dell’INCURIA, INDIGENZA e VIOLENZA fisica, verbale e psicologica). Infatti, sempre nel Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, troviamo:
Art. 5. - Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni 1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. 2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono: a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.Qui vanno divise tutte le competenze sul diritto del minore all’istruzione:
GENITORI
Per assolvere al loro dovere di istruzione sono tenuti ad iscrivere il minore alle istituzioni scolastiche. È normale che la scelta di iscrizione, elementari e medie, ricada sulla scuola statale o paritaria (privata ma equiparata alla statale, e, come quella pubblica, può emettere lo stesso esame di idoneità annuale e gli stessi diplomi) nel proprio Comune. Il minore deve essere messo nelle condizioni di arrivarci anche con mezzi propri e non dovrebbero essere più di 15 minuti. Seppur sia preferibile la scelta del plesso di appartenenza, nessuno vieta che l’iscrizione possa avvenire in qualsiasi scuola d’Italia; se è un Comune vicino nessun problema, se è un Comune più lontano devono esserci motivazioni oggettive dei genitori (lavoro oppure organizzazione familiare) ma spetta sempre al dirigente scolastico la decisione se accogliere o meno la preferenza genitoriale. Stesso discorso per l’istruzione parentale. Si può sempre decidere di depositare l’iscrizione in una scuola magari più aperta a questo tipo di educazione, anche se fosse in un’altra Regione, tanto non sarebbe previsto trasporto né frequenza, quindi non importerebbe se lontana. Alcune scuole fanno anche l’esame di idoneità online.
COMUNE/SINDACO
Concorre alla vigilanza sul minore anche il Sindaco perché per primo ha la responsabilità sui suoi cittadini residenti. A lui spetterà sapere dove sia il minore ed il controllo della capacità finanziaria tramite ISEE ed anagrafe. L’accertamento e l’eventuale sanzione sui mancati obblighi dei genitori/tutori spetta alla sua amministrazione. Nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 all’art. 114 possiamo legge: “.1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese” perché in base all’art 731 del codice penale si trova che: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni” ma anche la segnalazione ai servizi sociali è obbligatoria in alcuni casi, ovvero quelli in cui si viene a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, di una situazione in cui viva in condizioni pericolose o insalubri, oppure nei casi in cui i suoi genitori non siano in grado di occuparsi della sua educazione. Quindi il Comune redige una lista dei suoi cittadini da 6-16 e relativi genitori tramite l’ufficio anagrafe e lo manda all’istituto comprensivo territoriale per il controllo in Anagrafe Nazionale Studenti (il Comune non ha credenziali ed accesso), dove si potrà vedere la posizione del minore “ISCRITTO (con codice meccanografico della scuola dove iscritto) od IN TRASFERIMENTO”. Da qui poi è possibile inserire la giustificazione per la mancata frequenza che sono motivi di salute, l’istruzione parentale o la frequenza in scuole private NON PARITARIE. L’istituzione dell’ANS deriva da Decreto Ministeriale del MIUR Prot n. 0000692 - 25/09/2017 che dice all'Articolo 2: "(Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti) 1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni: a) dati anagrafici; b) codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente. Nell'Anagrafe lo studente è identificato attraverso uno specifico codice meccanografico a cui viene associato il codice fiscale per tutte le altre finalità previste per legge, nelle more della definizione di un mezzo di identificazione d'uso generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento europeo n. 679 del 2016; c) dati relativi al percorso scolastico individuati nei termini e nelle modalità nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto;".
Ecco perché NON è necessario iscrivere il minore nel plesso di appartenenza. Se anche servisse un controllo incrociato coinvolgendo il plesso territoriale, la segreteria è in grado di sapere in quale scuola d’Italia sia stata fatta la richiesta e la posizione del minore. Infatti OGNI dirigente scolastico ed OGNI coordinatore delle scuole paritarie (anche loro con accesso e credenziali in ANS) sono responsabili dei dati e dell’aggiornamento immediato di questo strumento. A questo punto la segreteria della scuola rimanderà la lista in Comune e, nel momento che si riscontra “dispersione assoluta”, cioè non c’è giustificazione per l’assenza del minore a scuola, fa partire la polizia locale che andrà casa per casa a chiedere spiegazioni. Solo davanti ad una palese volontà di non assolvere al dovere di istruzione del figlio, potrebbe partire il verbale di accertamento e la sanzione, se non il coinvolgimento degli assistenti sociali.
DIRIGENTE SCOLASTICO (ELEMENTARI MEDIE) OPPURE IL RESPONSABILE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (SUPERIORI)
Sempre in vigilanza sul diritto del minore c’è il dirigente scolastico nella scuola dove si viene iscritti. A lui spetta prendere in carico il minore (con iscrizione regolare oppure iscrizione d’ufficio), valutare la scelta genitoriale anche per tutelare il diritto alla socializzazione ed inclusione. Quindi stabilire anche se il minore è d’accordo nello stare a casa a studiare, perché è previsto anche il diritto del fanciullo (o fanciulla) all’ascolto della sua opinione in tutti i processi decisionali che lo riguardano, ed il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerla in adeguata considerazione. Alla pari di diritti cosiddetti primari come la salute, la vita, la famiglia o l’istruzione, anche il gioco e la socialità rappresentano diritti umani imprescindibili, riconosciuti e garantiti ormai da tempo in capo a ciascun bambino e bambina, in quanto tali, devono essere attuati per il tramite delle politiche legislative messe in campo da ciascuno Stato. Purtroppo i genitori devono sapere che le “scuole parentali” non vengono riconosciute e, per il minore, si parte sempre dall’istruzione parentale a casa. Poi che il minore venga portato al parchetto od in associazioni parentali che si occupano di organizzare le giornate come una vera scuola, rimane sempre considerato “tempo libero” che non assolve al dovere dell’istruzione, socializzazione ed inclusione. La capacità tecnica dei genitori viene definita poi a fine anno con gli esami annuali. Se si volessero usare metodi educativi alternativi sarebbe meglio far visionare al dirigente il piano di studi per rientrare nel progetto educativo e formativo, anche ai fini dell’impostazione dell’esame di idoneità. Sempre nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 infatti leggiamo: “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Se il minore passa l’esame di idoneità si può continuare con l’istruzione parentale, se il minore non passa sarà facile la richiesta di frequenza in classe ed, al suo rifiuto, l’intervento del giudice minorile. Se i genitori sono candidati ideali non dovrebbe esserci nessun problema ad accogliere la richiesta di istruzione parentale, la volontà dei genitori deve essere sempre prima scelta per il minore, e di mettere a disposizione tutto il materiale gratuito stabilito per gli alunni (dal diario ai libri). Al dirigente spetta anche comunicare la data degli esami di idoneità. Se invece i genitori volessero fare gli esami in un’altra scuola, lo possono fare comunicandolo entro il 30 aprile al dirigente dove iscritto il minore. In questo caso servirà poi inviare il risultato dell’esame di idoneità.
Approfondito Diritti e Doveri in base alla competenze di tutti gli attori coinvolti, vorremmo consigliare una procedura indirizzata proprio dalla normativa vigente ed in tutela del minore, dei genitori/tutori ma anche per la scuola che si prenderà carico del minore, affinché vengano riconosciuti tutti i suoi diritti:
- CERCARE UNA SCUOLA STATALE O PRIVATA PARITARIA PORTATA A NUOVI METODI EDUCATIVI, APERTA ALL’ISTRUZIONE PARENTALE
Se non possibile ci si può tranquillamente rivolgere alle scuole territoriali
- DEPOSITARE ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESTABILITI (GENNAIO)
SE AVETE PIU’ DI UN FIGLIO VA FATTA LA PROCEDURA SINGOLARMENTE PER OGNUNO. IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL MINORE E’ SEMPRE PERSONALE E NON COLLETTIVO.
Si può fare online oppure richiedere in segreteria modulo cartaceo portando avanti l’intenzione di istruzione parentale
- ENTRO IL 30 GENNAIO VA MANDATA IN COMUNE CON PEC/RACC UN’AUTOCERTIFICAZIONE (Legge 445/2000), CON I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I GENITORI E MINORE, E DICHIARAZIONE SULLA CAPACITA’ ECONOMICA DOVE BASTI PROTOCOLLO D’UFFICIO. AL DIRIGENTE SCOLASTICO, DOVE AVETE DEPOSITATO ISCRIZIONE, INVECE VA MANDATA UNA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI STRUZIONE PARENTALE SEMPRE CON PEC/RACC. ASSICURARSI DI RICEVERE ISTRUTTORIA POSITIVA CON NULLAOSTA, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, CHE PORTA AD INSERIMENTO IN ANS CORRETTO.
Il nullaosta è dovuto perché nel diritto amministrativo ad un’istanza consegue provvedimento espresso e non esiste silenzio assenso. Poi si procedere a richiedere il materiale gratuito a disposizione del minore e la data dell’esame annuale di idoneità come esterni.
- QUESTO VALE PER LA PRIMA O NUOVA ISCRIZIONE. NEGLI ANNI SUCCESSIVI, ENTRO IL 30 GENNAIO, DOVETE SEMPRE MANDARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE (Legge 445/2000), CON I VOSTRI DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I GENITORI E MINORE, SULLA CAPACITA’ ECONOMICA IN COMUNE (L’ISEE POTREBBE VARIARE) ED UNA COMUNICAZIONE/RICHIESTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVE AVETE DEPOSITATO ISCRIZIONE COME VOLONTA’ DI RINNOVARE UN ALTRO ANNO DI ISTRUZIONE PARENTALE
Tutela del Diritto Soggettivo si permette di proporre questa procedura estrapolata da un’attenta analisi tecnico-legislativa, soprattutto nelle questioni che riguardano i diritti dei minori, specialmente in un’epoca di grande confusione e dove si fa tutto perché è sempre stato fatto tutto così. Questo documento potrebbe essere un’ottima collaborazione tra cittadini ed istituzioni per far si che i minori possano davvero godere dei loro diritti. Ecco perché è molto importante ritornare alla fonte e ad una lettura della normativa vigente che parte sempre dal fatto che siamo ESSERI UMANI CON DIRITTI INALIENABILI, poi dove nasciamo è un caso ma non cambia quello che siamo, con una Costituzione più bella di tutte che va difesa si, ma anche rispettata. Un cittadino consapevole, come un genitore attento, riesce sempre a trovare una via lecita, legittima, democratica e ghandiana ed a rimettere nel posto giusto competenze e responsabilità. Perché l’evoluzione sta proprio nella capacità empatica di creare ponti dove dovrebbero esserci muri.
Questo documento è di proprietà intellettuale di Ghisla Alessandra che ne permette condivisione ma con citazione della fonte
ISTRUZIONE PARENTALE (HOME SCHOOLING):
GUIDA PER LA TUTELA DEL MINORE E DEI SUOI GENITORI/TUTORI
Tutela del Diritto Soggettivo mette a disposizione consulenze e studi sulla normativa vigente, ricordando che non esiste “interpretazione personale” ma una lettura della Legge in base all’ordinamento legislativo, partendo dai Diritti dell’Uomo(=Fanciullo), fino ad arrivare alla normativa vigente nazionale. La Legge va letta per gerarchia delle fonti, per data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale perché la Legge dispone solo per l'avvenire e concorre ad introdurre nuove norme, a modificarle o a rinnovarle nel corso del tempo e tutto quello che non è stato abrogato viene ritenuto effettivo. La Legge deve essere conforme a Leggi, Trattati e Costituzione e deve essere scritta in maniera semplice e chiara nonché il più possibile stabile. Le norme devono essere redatte in modo tale che i cittadini non abbiano dubbi circa i diritti, doveri, divieti e gli obblighi da esse stabilite per non occorrere in nessuna violazione o sopruso. Restano fuori dal discorso le molteplici interpretazioni spesso ingenue od “arbitrarie” di chi non riesca ad approfondire il testo della norma, inserito in un sistema coordinato. Resta indiscusso che oggi in italia nessuno può violare le Legge e nessuno può causare un danno ad un altro, neppure per incompetenza, inerzia o negligenza. Sulla questione “ISTRUZIONE PARENTALE” si è voluto partire dai Diritti del Fanciullo (o Fanciulla) che recitano sull’istruzione: “ll fanciullo (o fanciulla) ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo (o fanciulla) deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo (o fanciulla) deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto”. Proprio perché sono i genitori/tutori ad avere il dovere dell’istruzione viene totalmente riconosciuto il diritto naturale dell’istruzione parentale. Nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 leggiamo chiaramente: “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.” Questo diritto non viene messo in discussione ma si parlerà della procedura regolamentata per assolvere a questo dovere.
Il problema sembrerebbe venire dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62:
Art. 23 - Istruzione parentale 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Questo articolo di Legge sembrerebbe dare indicazioni della sola comunicazione alla scuola del proprio Comune, omettendo invece dove si è iscritto il minore, e di procedere agli esami come esterni, cioè al pari dei privatisti, in “una” scuola, omettendo non nella stessa dove depositata l’iscrizione. Come abbiamo scritto sopra la Legge va resa armonica e conforme. Partiamo da un fatto oggettivo che, ad oggi, non è stato abrogato: “La scuola è aperta a tutti” ma per accedere e frequentare è necessaria l’iscrizione (sia per una questione anagrafica, amministrativa ed assicurativa anche INAIL, se non contrattuale, di responsabilità civile e penale e di delega genitoriale). Infatti nel Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 troviamo:
Art. 2. - Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.
Da qui poi ci possono essere i vari casi dove il minore sia iscritto e possa accedere ma che non implicano l’obbligo di frequenza:
- esonero medico
- istruzione parentale
- istruzione privata NON PARITARIA (tipo scuole Montessori o Steineriane)
Non bisogna guardare l’iscrizione come un nemico che interferisce nella famiglia ma come una TUTELA del minore, dei genitori e della scuola stessa. Anzi sarebbe l’ora di fare un passo nel presente ed uscire dagli anni ’50 visto che non esiste più la patria podestà (il figlio è mio e faccio ciò che voglio io) ma la responsabilità genitoriale (mio figlio è sempre mio figlio ma è anche un cittadino con diritti fino a 12 anni, poi ha anche doveri, che superano la scelta genitoriale e lo Stato interviene sulla inottemperanza degli obblighi genitoriali nella forma dell’INCURIA, INDIGENZA e VIOLENZA fisica, verbale e psicologica). Infatti, sempre nel Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, troviamo:
Art. 5. - Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni 1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative. 2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono: a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere; c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale; d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Qui vanno divise tutte le competenze sul diritto del minore all’istruzione:
GENITORI
Per assolvere al loro dovere di istruzione sono tenuti ad iscrivere il minore alle istituzioni scolastiche. È normale che la scelta di iscrizione, elementari e medie, ricada sulla scuola statale o paritaria (privata ma equiparata alla statale, e, come quella pubblica, può emettere lo stesso esame di idoneità annuale e gli stessi diplomi) nel proprio Comune. Il minore deve essere messo nelle condizioni di arrivarci anche con mezzi propri e non dovrebbero essere più di 15 minuti. Seppur sia preferibile la scelta del plesso di appartenenza, nessuno vieta che l’iscrizione possa avvenire in qualsiasi scuola d’Italia; se è un Comune vicino nessun problema, se è un Comune più lontano devono esserci motivazioni oggettive dei genitori (lavoro oppure organizzazione familiare) ma spetta sempre al dirigente scolastico la decisione se accogliere o meno la preferenza genitoriale. Stesso discorso per l’istruzione parentale. Si può sempre decidere di depositare l’iscrizione in una scuola magari più aperta a questo tipo di educazione, anche se fosse in un’altra Regione, tanto non sarebbe previsto trasporto né frequenza, quindi non importerebbe se lontana. Alcune scuole fanno anche l’esame di idoneità online.
COMUNE/SINDACO
Concorre alla vigilanza sul minore anche il Sindaco perché per primo ha la responsabilità sui suoi cittadini residenti. A lui spetterà sapere dove sia il minore ed il controllo della capacità finanziaria tramite ISEE ed anagrafe. L’accertamento e l’eventuale sanzione sui mancati obblighi dei genitori/tutori spetta alla sua amministrazione. Nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 all’art. 114 possiamo legge: “.1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese” perché in base all’art 731 del codice penale si trova che: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni” ma anche la segnalazione ai servizi sociali è obbligatoria in alcuni casi, ovvero quelli in cui si viene a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, di una situazione in cui viva in condizioni pericolose o insalubri, oppure nei casi in cui i suoi genitori non siano in grado di occuparsi della sua educazione. Quindi il Comune redige una lista dei suoi cittadini da 6-16 e relativi genitori tramite l’ufficio anagrafe e lo manda all’istituto comprensivo territoriale per il controllo in Anagrafe Nazionale Studenti (il Comune non ha credenziali ed accesso), dove si potrà vedere la posizione del minore “ISCRITTO (con codice meccanografico della scuola dove iscritto) od IN TRASFERIMENTO”. Da qui poi è possibile inserire la giustificazione per la mancata frequenza che sono motivi di salute, l’istruzione parentale o la frequenza in scuole private NON PARITARIE. L’istituzione dell’ANS deriva da Decreto Ministeriale del MIUR Prot n. 0000692 - 25/09/2017 che dice all'Articolo 2: "(Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti) 1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni: a) dati anagrafici; b) codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente. Nell'Anagrafe lo studente è identificato attraverso uno specifico codice meccanografico a cui viene associato il codice fiscale per tutte le altre finalità previste per legge, nelle more della definizione di un mezzo di identificazione d'uso generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento europeo n. 679 del 2016; c) dati relativi al percorso scolastico individuati nei termini e nelle modalità nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto;".
Ecco perché NON è necessario iscrivere il minore nel plesso di appartenenza. Se anche servisse un controllo incrociato coinvolgendo il plesso territoriale, la segreteria è in grado di sapere in quale scuola d’Italia sia stata fatta la richiesta e la posizione del minore. Infatti OGNI dirigente scolastico ed OGNI coordinatore delle scuole paritarie (anche loro con accesso e credenziali in ANS) sono responsabili dei dati e dell’aggiornamento immediato di questo strumento. A questo punto la segreteria della scuola rimanderà la lista in Comune e, nel momento che si riscontra “dispersione assoluta”, cioè non c’è giustificazione per l’assenza del minore a scuola, fa partire la polizia locale che andrà casa per casa a chiedere spiegazioni. Solo davanti ad una palese volontà di non assolvere al dovere di istruzione del figlio, potrebbe partire il verbale di accertamento e la sanzione, se non il coinvolgimento degli assistenti sociali.
DIRIGENTE SCOLASTICO (ELEMENTARI MEDIE) OPPURE IL RESPONSABILE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (SUPERIORI)
Sempre in vigilanza sul diritto del minore c’è il dirigente scolastico nella scuola dove si viene iscritti. A lui spetta prendere in carico il minore (con iscrizione regolare oppure iscrizione d’ufficio), valutare la scelta genitoriale anche per tutelare il diritto alla socializzazione ed inclusione. Quindi stabilire anche se il minore è d’accordo nello stare a casa a studiare, perché è previsto anche il diritto del fanciullo (o fanciulla) all’ascolto della sua opinione in tutti i processi decisionali che lo riguardano, ed il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerla in adeguata considerazione. Alla pari di diritti cosiddetti primari come la salute, la vita, la famiglia o l’istruzione, anche il gioco e la socialità rappresentano diritti umani imprescindibili, riconosciuti e garantiti ormai da tempo in capo a ciascun bambino e bambina, in quanto tali, devono essere attuati per il tramite delle politiche legislative messe in campo da ciascuno Stato. Purtroppo i genitori devono sapere che le “scuole parentali” non vengono riconosciute e, per il minore, si parte sempre dall’istruzione parentale a casa. Poi che il minore venga portato al parchetto od in associazioni parentali che si occupano di organizzare le giornate come una vera scuola, rimane sempre considerato “tempo libero” che non assolve al dovere dell’istruzione, socializzazione ed inclusione. La capacità tecnica dei genitori viene definita poi a fine anno con gli esami annuali. Se si volessero usare metodi educativi alternativi sarebbe meglio far visionare al dirigente il piano di studi per rientrare nel progetto educativo e formativo, anche ai fini dell’impostazione dell’esame di idoneità. Sempre nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 infatti leggiamo: “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Se il minore passa l’esame di idoneità si può continuare con l’istruzione parentale, se il minore non passa sarà facile la richiesta di frequenza in classe ed, al suo rifiuto, l’intervento del giudice minorile. Se i genitori sono candidati ideali non dovrebbe esserci nessun problema ad accogliere la richiesta di istruzione parentale, la volontà dei genitori deve essere sempre prima scelta per il minore, e di mettere a disposizione tutto il materiale gratuito stabilito per gli alunni (dal diario ai libri). Al dirigente spetta anche comunicare la data degli esami di idoneità. Se invece i genitori volessero fare gli esami in un’altra scuola, lo possono fare comunicandolo entro il 30 aprile al dirigente dove iscritto il minore. In questo caso servirà poi inviare il risultato dell’esame di idoneità.
Approfondito Diritti e Doveri in base alla competenze di tutti gli attori coinvolti, vorremmo consigliare una procedura indirizzata proprio dalla normativa vigente ed in tutela del minore, dei genitori/tutori ma anche per la scuola che si prenderà carico del minore, affinché vengano riconosciuti tutti i suoi diritti:
- CERCARE UNA SCUOLA STATALE O PRIVATA PARITARIA PORTATA A NUOVI METODI EDUCATIVI, APERTA ALL’ISTRUZIONE PARENTALE
Se non possibile ci si può tranquillamente rivolgere alle scuole territoriali
- DEPOSITARE ISCRIZIONE NEI TERMINI PRESTABILITI (GENNAIO)
SE AVETE PIU’ DI UN FIGLIO VA FATTA LA PROCEDURA SINGOLARMENTE PER OGNUNO. IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL MINORE E’ SEMPRE PERSONALE E NON COLLETTIVO.
Si può fare online oppure richiedere in segreteria modulo cartaceo portando avanti l’intenzione di istruzione parentale
- ENTRO IL 30 GENNAIO VA MANDATA IN COMUNE CON PEC/RACC UN’AUTOCERTIFICAZIONE (Legge 445/2000), CON I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I GENITORI E MINORE, E DICHIARAZIONE SULLA CAPACITA’ ECONOMICA DOVE BASTI PROTOCOLLO D’UFFICIO. AL DIRIGENTE SCOLASTICO, DOVE AVETE DEPOSITATO ISCRIZIONE, INVECE VA MANDATA UNA COMUNICAZIONE/RICHIESTA DI STRUZIONE PARENTALE SEMPRE CON PEC/RACC. ASSICURARSI DI RICEVERE ISTRUTTORIA POSITIVA CON NULLAOSTA, PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO, CHE PORTA AD INSERIMENTO IN ANS CORRETTO.
Il nullaosta è dovuto perché nel diritto amministrativo ad un’istanza consegue provvedimento espresso e non esiste silenzio assenso. Poi si procedere a richiedere il materiale gratuito a disposizione del minore e la data dell’esame annuale di idoneità come esterni.
- QUESTO VALE PER LA PRIMA O NUOVA ISCRIZIONE. NEGLI ANNI SUCCESSIVI, ENTRO IL 30 GENNAIO, DOVETE SEMPRE MANDARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE (Legge 445/2000), CON I VOSTRI DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I GENITORI E MINORE, SULLA CAPACITA’ ECONOMICA IN COMUNE (L’ISEE POTREBBE VARIARE) ED UNA COMUNICAZIONE/RICHIESTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVE AVETE DEPOSITATO ISCRIZIONE COME VOLONTA’ DI RINNOVARE UN ALTRO ANNO DI ISTRUZIONE PARENTALE
Tutela del Diritto Soggettivo si permette di proporre questa procedura estrapolata da un’attenta analisi tecnico-legislativa, soprattutto nelle questioni che riguardano i diritti dei minori, specialmente in un’epoca di grande confusione e dove si fa tutto perché è sempre stato fatto tutto così. Questo documento potrebbe essere un’ottima collaborazione tra cittadini ed istituzioni per far si che i minori possano davvero godere dei loro diritti. Ecco perché è molto importante ritornare alla fonte e ad una lettura della normativa vigente che parte sempre dal fatto che siamo ESSERI UMANI CON DIRITTI INALIENABILI, poi dove nasciamo è un caso ma non cambia quello che siamo, con una Costituzione più bella di tutte che va difesa si, ma anche rispettata. Un cittadino consapevole, come un genitore attento, riesce sempre a trovare una via lecita, legittima, democratica e ghandiana ed a rimettere nel posto giusto competenze e responsabilità. Perché l’evoluzione sta proprio nella capacità empatica di creare ponti dove dovrebbero esserci muri.
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