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LEGGE 219/2017… questa sconosciuta!

 
 
Ci si scorda spesso e volentieri della gerarchia delle fonti. Art. 15 PreLeggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni (L. 219/2017) e le precedenti (L. 145/2001) o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”. Esistono infatti tre tipi di abrogazione: espressa, quando la nuova legge indica espressamente le disposizioni e/o le norme che si intendono abrogare; tacita, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicita, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. La Legge 219/2017 ha imposto chiaramente che il consenso/dissenso informato, deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e non fa distinzioni tra i vari trattamenti ed esami eseguiti da un medico, come lo sono anche le vaccinazioni regolamentate dalla stessa, dove leggiamo: “Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa)”. Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e NIENTE può essere accettato. Il rifiuto a qualsiasi trattamento medico, nella forma scritta del dissenso informato, è un DIRITTO, applicato come previsto da Legge, e non è un’omissione oppure violazione di Legge. Quindi nessuna multa ma nemmeno perdere dei diritti come il lavoro.
 
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. E' un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni. Oltretutto la 219/2017 non è una semplice Legge e non c'è nessuna Legge che può abrogarla visto derivi direttamente dai Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001. Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004, diventa la DISPOSIZIONE DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione. L'unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso è il TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute.
 
Che l'obbligo vaccinale sia SOLO politico e non giuridico dovrebbe ormai essere palese a tutti, ma come mai i gruppi di libera scelta non ne parlano? Con questa Legge avremmo già chiuso la guerra contro il Governo da un po' ed avremmo risparmiato tante lacrime e sangue dei novax. Perchè se non conosci i tuoi diritti, fanno alla svelta a farti credere che tu non li abbia.
 
Sii consapevole, sii libero
Alessandra Ghisla
 
(Questo topic è di proprietà intellettuale di Ghisla Alessandra - consulente con studi di diritto - che ne permette consdivisione con citazione della fonte)

Buongiorno,

mi è stato contestato dall'Ausl (che mi ha inviato l'ingiunzione di pagamento Multa Lorenzin) il mio riferimento, nello scritto difensivo, alla legge sul consenso informato in particolare citano l'art.1 comma 1 "...tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge." Viene scritto dall'Ausl che l'art.1 comma 1 della L.219/2017 nel sancire il principio del consenso informato, fa espressamente salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Alessandra Ghisla ha reagito a questo messaggio.
Alessandra Ghisla
Cita da MARIA RITA su 13 Dicembre 2024, 9:31

Buongiorno,

mi è stato contestato dall'Ausl (che mi ha inviato l'ingiunzione di pagamento Multa Lorenzin) il mio riferimento, nello scritto difensivo, alla legge sul consenso informato in particolare citano l'art.1 comma 1 "...tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge." Viene scritto dall'Ausl che l'art.1 comma 1 della L.219/2017 nel sancire il principio del consenso informato, fa espressamente salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

L'unico ATTO MEDICO che non prevede consenso/dissenso è il TSO che non riguarda la salute pubblica ma è un fermo amministrativo con sedazione tramite ordinanza del Sindaco con firma di due medici (istruttoria), perchè il soggetto ha infranto la Legge ed è pericoloso per sè e per gli altri. Si tratta di SICUREZZA PUBBLICA, non salute pubblica. Già che è stato dichiarato "interdetto", se dovesse essere ricoverato in psichiatria verrà nominato un tutore che FIRMA per lui il consenso/dissenso ai trattamenti medici proposti. NON SONO COATTI, il cittadino non è in grado di intendere e di volere e lì lo Stato interviene anche sulla tua salute. Questa è l'unico caso espressamente previsto dalla Legge. 

Continuano a cercare di convincerti che non sia una "Legge" valida per i vaccini ma non è così. Anzi la 219/2017 non è una semplice Legge. Deriva dai diritti naturali dell'uomo, passa dal Codice di Norimberga e Trattato di Oviedo, arriva nella Costituzione Europea (quindi norma sovranazionale) per poi arrivare alla normativa vigente (L.145/2001, Codice Deontologico dei Medici, L. 219/2017). Se tu sai questo, nessuno potrà mai toglierti il diritto a rifiutare senza punizioni QUALSIASI atto medico, vaccini compresi. 

Grazie infinite per questa delucidazione che mi permette una consapevolezza maggiore. Ora andrò a scontrarmi contro il muro della giustizia italiana, ci provo...Purtroppo dipende molto dal giudice di pace e non credo di avere la capacità economica di portare avanti la cosa eventualmente in Cassazione. Ma per ora non mollo. Grazie.

Alessandra Ghisla ha reagito a questo messaggio.
Alessandra Ghisla