NESSUN VACCINO OBBLIGATORIO E' PREVISTO NEL D.LGS 81/08 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Cita da Alessandra Ghisla su 5 Novembre 2024, 0:23La vaccinazione in Italia, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione del tetano, è regolamentata dalla Legge 5 marzo 1963 n. 292. Di seguito si riportano le categorie di lavoratori soggette a vaccinazione antitetanica:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavoratori del legno;
- metallurgici e metalmeccanici;
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame;
- stallieri, fantini;
- conciatori;
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi;
- spazzini, cantonieri, stradini;
- sterratori;
- minatori;
- fornaciai;
- operai e manovali addetti all’edilizia;
- operai e manovali delle ferrovie;
- asfaltisti;
- straccivendoli;
- personale delle ferrovie.
Prima del 2001 in Italia esisteva l'obbligo vaccinale di Stato, l'art. 32 della Costituzione portava la vaccinazione coatta. Ma oggi NON esiste più nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale.
Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della non vaccinazione (dissenso informato)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di un obbligo per effetto della Legge 219/2017 dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare (tramite i dissenso informato scritto), in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi.
Direttamente da sito del Ministero della Salute, troviamo che: “Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto. In particolare, il medico competente:
- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica”.
La visita medica volta a verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni è prerogativa del Medico Competente. Il certificato di idoneità al lavoro è necessario per tutelare il lavoratore da eventuali rischi professionali e per controllare lo stato di salute dello stesso nel corso del tempo mediante accertamenti sanitari preventivi e controlli periodici; L’esame di idoneità, infatti, può risultare positivo, permettendo al lavoratore il proseguimento delle sue mansioni, oppure negativo. Nel caso in cui il risultato dell’esame di idoneità fosse negativo, cioè il lavoratore non è idoneo alla mansione, il medico competente dovrà stabilire il grado di inidoneità del lavoratore, in particolare:
- inidoneità parziale: comporta una serie di mansioni, indicate nel giudizio di idoneità, che non dovranno essere affidate al lavoratore.
- inidoneità totale: comporta il totale allontanamento del lavoratore da tutte le mansioni svolte e l’affidamento di nuove che concordino con il suo stato di salute.
Se il lavoratore non è idoneo, il datore di lavoro deve nei limiti del possibile, adibirlo a mansioni equivalenti, o mansioni inferiori. In quest'ultimo caso, deve almeno garantire il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Si ritiene illecita ed illegittima la dichiarazione di “non idoneità” su trattamenti farmacologici NON previsti per la mansione lavorativa che nel D.lgs 81/08 non sono obbligatori per il lavoratore. Oltretutto si ritiene non conforme la minaccia della sospensione dell’idoneità anziché comunicare l’eventuale non idoneità (parziale o totale) e permettere la giusta contestazione a seguito della visita effettuata dal Medico Competente aziendale, dove è possibile attivare sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità formulato, la procedura di ricorso avverso al giudizio stesso ai sensi dell'art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08. Il ricorso in autotutela va inoltrato all’organo di vigilanza territorialmente competente, oltre che rivolgendosi direttamente agli uffici della struttura di riferimento (UOPSAL) e non ha costi per il lavoratore. Se incontrate un Medico Competente non aggiornato alla normativa vigente, spiegateli voi i vostri diritti ed i vostri veri obblighi. Qui vi diamo la possibilità per affrontare un colloquio serio, senza metterla sul personale. Tutti dovrebbero avere un generale dovere di conoscenza della normativa vigente, necessariamente strumentale rispetto al dovere primario di osservanza della legge stessa. Ne consegue che il soggetto deve considerarsi responsabile, ogni qualvolta l'ignoranza della legge penale derivi dalla violazione del suo dovere di informazione. Tale dovere di informazione è particolarmente rigoroso per coloro i quali svolgano professionalmente una determinata attività, ed il Medico Competente non può non conoscere l'autodeterminazione in scelta di cura di ogni cittadino, lavoratore o meno. L'ignoranza non può creare un danno, oggi non è più giustificabile.
Siate consapevoli, siate liberi
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto
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La vaccinazione in Italia, per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione del tetano, è regolamentata dalla Legge 5 marzo 1963 n. 292. Di seguito si riportano le categorie di lavoratori soggette a vaccinazione antitetanica:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie;
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavoratori del legno;
- metallurgici e metalmeccanici;
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame;
- stallieri, fantini;
- conciatori;
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi;
- spazzini, cantonieri, stradini;
- sterratori;
- minatori;
- fornaciai;
- operai e manovali addetti all’edilizia;
- operai e manovali delle ferrovie;
- asfaltisti;
- straccivendoli;
- personale delle ferrovie.
Prima del 2001 in Italia esisteva l'obbligo vaccinale di Stato, l'art. 32 della Costituzione portava la vaccinazione coatta. Ma oggi NON esiste più nessun obbligo vaccinale in Italia, per effetto delle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e cioè la L. 145/2001 e 219/2017, che hanno abrogato TUTTI GLI OBBLIGHI VACCINALI sia tacitamente, quando le disposizioni e/o le norme della nuova legge siano incompatibili con quelle della vecchia; implicitamente, quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia. Il D.Lgs. 81 del 2008, che definisce gli obblighi che le aziende hanno per quanto attiene la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e verso il quale i lavoratori devono attenersi, è assolutamente conforme a Legge, anche per quanto riguardi la raccomandazione e NON più l'obbligo vaccinale.
Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal titolo X del D.lgs. 81/08, che prevede, all’art. 279 c. 2 lettera a) l’obbligatorietà, per il datore di lavoro, della “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente” (N.d.R. non solo è vietato richiedere lo status vaccinale al lavoratore, ma si ritiene vietata anche la possibilità di trattare o richiedere eventuali analisi anticorpali. L’immunità la conosce SOLO il lavoratore che deciderà in autonomia, se non più immune, di approfittare della vaccinazione gratuita, messa a disposizione dell’azienda ed incentivata dal medico Competente); c. 5 “Il medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione (consenso informato) e della non vaccinazione (dissenso informato)” e questa parte risulta assolutamente conforme alla Legge 219/2017 con: "Art.1 comma 3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché' riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il D.lgs 81/2008, che ricordiamo essere l’unico testo di riferimento per la sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa che va ad abrogare tutte le precedenti del medesimo ambito, parla di vaccinazione come un’opportunità proposta al lavoratore, MAI di un obbligo per effetto della Legge 219/2017 dove: "Art.1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare (tramite i dissenso informato scritto), in tutto o in parte […], QUALSIASI accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Per essere LIBERO il consenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e qualsiasi punizione NON può essere accettata. Men che meno la “non idoneità” sul luogo di lavoro. Seppur all’ Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori – comma 1: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” devono essere sempre obblighi conformi proprio al D.lgs. 81/08 e non riguardano scelte personali in fatto di cura. Per il datore di lavoro, come per il Medico Competente, non può più obbligare il dipendente ai vaccini (non più DPI ma trattamenti farmacologici preventivi) ma è obbligatoria la messa a disposizione dei vaccini che rimangono facoltativi.
Direttamente da sito del Ministero della Salute, troviamo che: “Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto. In particolare, il medico competente:
- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica”.
La visita medica volta a verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni è prerogativa del Medico Competente. Il certificato di idoneità al lavoro è necessario per tutelare il lavoratore da eventuali rischi professionali e per controllare lo stato di salute dello stesso nel corso del tempo mediante accertamenti sanitari preventivi e controlli periodici; L’esame di idoneità, infatti, può risultare positivo, permettendo al lavoratore il proseguimento delle sue mansioni, oppure negativo. Nel caso in cui il risultato dell’esame di idoneità fosse negativo, cioè il lavoratore non è idoneo alla mansione, il medico competente dovrà stabilire il grado di inidoneità del lavoratore, in particolare:
- inidoneità parziale: comporta una serie di mansioni, indicate nel giudizio di idoneità, che non dovranno essere affidate al lavoratore.
- inidoneità totale: comporta il totale allontanamento del lavoratore da tutte le mansioni svolte e l’affidamento di nuove che concordino con il suo stato di salute.
Se il lavoratore non è idoneo, il datore di lavoro deve nei limiti del possibile, adibirlo a mansioni equivalenti, o mansioni inferiori. In quest'ultimo caso, deve almeno garantire il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Si ritiene illecita ed illegittima la dichiarazione di “non idoneità” su trattamenti farmacologici NON previsti per la mansione lavorativa che nel D.lgs 81/08 non sono obbligatori per il lavoratore. Oltretutto si ritiene non conforme la minaccia della sospensione dell’idoneità anziché comunicare l’eventuale non idoneità (parziale o totale) e permettere la giusta contestazione a seguito della visita effettuata dal Medico Competente aziendale, dove è possibile attivare sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità formulato, la procedura di ricorso avverso al giudizio stesso ai sensi dell'art. 41 comma 9 del D.Lgs. 81/08. Il ricorso in autotutela va inoltrato all’organo di vigilanza territorialmente competente, oltre che rivolgendosi direttamente agli uffici della struttura di riferimento (UOPSAL) e non ha costi per il lavoratore. Se incontrate un Medico Competente non aggiornato alla normativa vigente, spiegateli voi i vostri diritti ed i vostri veri obblighi. Qui vi diamo la possibilità per affrontare un colloquio serio, senza metterla sul personale. Tutti dovrebbero avere un generale dovere di conoscenza della normativa vigente, necessariamente strumentale rispetto al dovere primario di osservanza della legge stessa. Ne consegue che il soggetto deve considerarsi responsabile, ogni qualvolta l'ignoranza della legge penale derivi dalla violazione del suo dovere di informazione. Tale dovere di informazione è particolarmente rigoroso per coloro i quali svolgano professionalmente una determinata attività, ed il Medico Competente non può non conoscere l'autodeterminazione in scelta di cura di ogni cittadino, lavoratore o meno. L'ignoranza non può creare un danno, oggi non è più giustificabile.
Siate consapevoli, siate liberi
Alessandra Ghisla - Consulente con studi di diritto
(Questo topic è di proprietà intellettuale di Ghisla Alessandra che ne permette condivisione ma con citazione della fonte)